Esprimi il tuo gradimento con 5 stelle!

1) DECRETO 8 agosto 2014 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

  Visto l’art. 42-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,

convertito dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e  s.  m.  ed  in

particolare il comma 2, nel rispetto  del  quale  i  certificati  per

l’attivita’ sportiva non agonistica sono  rilasciati  dai  medici  di

medicina generale e dai pediatri di libera scelta,  relativamente  ai

propri assistiti, o dai medici specialisti in  medicina  dello  sport

ovvero dai medici della  Federazione  medico  sportiva  italiana  del

Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell’esame  clinico

e degli accertamenti, incluso  l’elettrocardiogramma,  secondo  linee

guida approvate con decreto del Ministro della  salute,  su  proposta

della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli

odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita’; 

  Visto il decreto ministeriale  18  febbraio  1982,  «Norme  per  la

tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva agonistica»; 

  Visto il decreto  interministeriale  24  aprile  2013,  «Disciplina

della  certificazione  dell’attivita’  sportiva  non   agonistica   e

amatoriale  e  linee  guida   sulla   dotazione   e   l’utilizzo   di

defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri   dispositivi

salvavita»; 

  Acquisita dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici

chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di

linee guida in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva

non agonistica; 

  Considerato il parere del Consiglio superiore di  sanita’  adottato

nella seduta del 17 giugno 2014; 

  Tenuto conto dell’aumentato rischio cardiovascolare legato all’eta’

per coloro che hanno superato i sessanta anni e che  associano  altri

fattori di rischio cardiovascolari; 

  Sentito il gruppo di lavoro in  materia  di  medicina  dello  sport

istituito presso il Ministero della salute; 

  Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici

certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti  finalizzati

al rilascio del certificato medico; 

 

Decreta: 

 Art. 1 

  

Ambito della disciplina 

 

  1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’art.  42-bis

del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva  le

linee guida  di  indirizzo  in  materia  di  certificati  medici  per

l’attivita’ sportiva non agonistica,  allegate  al  presente  decreto

quale parte integrante (Allegato 1). 

  2. E’ confermato il modello del certificato di cui  all’allegato  C

del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2). 

  Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 8 agosto 2014 

 

                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.

lavoro, foglio n. 4535 

————————————————————————————————————————————————

(Allegato 1)

                                                           Allegato 1 

 

LINEE GUIDA  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  CERTIFICATI  MEDICI  PER

                L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISITICA 

 

Definizione di attivita’ sportiva non agonistica 

    1. Si  definiscono  attivita’  sportive  non  agonistiche  quelle

praticate dai seguenti soggetti: 

      a)  gli   alunni   che   svolgono   attivita’   fisico-sportive

organizzate  dagli  organi  scolastici  nell’ambito  delle  attivita’

parascolastiche; 

      b) coloro che  svolgono  attivita’  organizzate  dal  CONI,  da

societa’ sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle

Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti

dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del

decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 

      c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle

fasi precedenti a quella nazionale. 

Medici certificatori 

    1. I certificati per l’attivita’  sportiva  non  agonistica  sono

rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera

scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti

in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico

sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. 

Periodicita’ dei controlli e validita’ del certificato medico 

    1. Coloro che praticano attivita’  sportive  non  agonistiche  si

sottopongono a controllo medico annuale che determina  l’idoneita’  a

tale pratica sportiva. 

    2. Il certificato medico  ha  validita’  annuale  con  decorrenza

dalla data di rilascio. 

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti 

    1. Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  e’  necessario

quanto segue: 

      a) l’anamnesi e  l’esame  obiettivo,  completo  di  misurazione

della pressione arteriosa; 

      b) un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato,

effettuato almeno una volta nella vita; 

      c) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con

periodicita’ annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  eta’

e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 

      d) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con

periodicita’ annuale per coloro che, a prescindere  dall’eta’,  hanno

patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio

cardiovascolare. 

    2. Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche

e/o diagnostiche rilevate, si puo’ avvalere anche  di  una  prova  da

sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici

problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale

della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o,

secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 

    3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le

indagini diagnostiche eseguite, nonche’ dell’ulteriore documentazione

di cui ai precedenti commi, in conformita’ alle vigenti  disposizioni

e comunque per la validita’ del certificato. 

    4. Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i

pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione  dei  documenti

puo’ essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella

scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. 

2) Nota esclicativa del Decreto

3) Nota del CONI sui certificati medici per l’attività sportiva non agonistica

Finalmente!

Nuovi corsi 2023
Principianti Primi Passi

Le lezioni di gennaio sono gratuite!

Mercoledì 18 ore 20,00 e Venerdì 20 ore 21,30

Iscriviti subito per essere il primo a prenotare le lezioni gratuite!